Oggetto: |
Precisazione sugli ambiti di protezione INAIL per gli alunni e polizza assicurativa integrativa d’Istituto |
In merito alle novità previste dall’art.18 della L.85/2023 si chiarisce la reale portata dell’estensione degli ambiti di protezione INAIL per gli alunni.
Il recente “Decreto Lavoro” non ha modificato la portata delle tutele infortunistiche, già in vigore dal 1965, ma ha solo esteso gli ambiti di applicazione della copertura INAIL a tutte le attività scolastiche.
Tali estensioni hanno, però, scarso impatto in ambito scolastico e, nello specifico, sugli alunni perché l’unica prestazione erogabile è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e all’ammontare della retribuzione del lavoratore.
Ovviamente, lo studente, che non è portatore di reddito, risulta escluso da questa casistica. Inoltre, la pensione di invalidità è per legge erogabile solo in rarissimi casi molto gravi.
In particolare si segnala che la polizza INAIL prevede esclusivamente 2 garanzie (morte
e invalidità permanente con una franchigia del 5%) e non è assolutamente idonea a sostituire
le coperture assicurative di cui gli alunni hanno finora usufruito mediante la sottoscrizione di una
polizza assicurativa integrativa effettuata da questa Istituzione scolastica.
L’aspetto più importante è che il provvedimento di legge non considera una serie di voci
di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti, ma soprattutto la
Responsabilità Civile Terzi per culpa in educando, che deve risarcire i danni prodotti dagli
alunni, danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere
in solido. Inoltre, qualsiasi struttura ospitante, quali alberghi, teatri, cinema, ecc. subordinano
l’accesso ai locali all’esibizione di una polizza di responsabilità civile da parte della scuola.
Specifichiamo altresì che tutti i sinistri che non hanno riguardato incidenti gravi e che
sono stati finora liquidati nella nostra scuola, con la sola copertura INAIL, non sarebbero stati
indennizzati.
Pertanto, la polizza assicurativa integrativa scolastica a pagamento rimane al momento la sola via risarcitoria, nonché l’unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti
dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.
Il Dirigente Scolastico |
Prof.ssa Filomena Palmesano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) |
segreteria
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